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Cognizione del giudice di appello - Riforma Cartabia - Applicazione anche ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia antecedente al 30 dicembre 2022.

Non è impugnabile il provvedimento con cui la Corte d’appello, investita dell’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, abbia ritenuto ai sensi dell’art. 573 comma 1 bis c.p.p. introdotta dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’ammissibilità dell’impugnazione e rinviato per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della stessa.

Cass. pen. sez. 14 luglio 2023 n. 30752

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