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Archiviazione - nuovo procedimento per fatto già oggetto di archiviazione -

Nel caso di esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto in ordine al quale sia precedentemente intervenuto provvedimento di archiviazione, cui non abbia fatto seguito l’autorizzazione alla riaperture delle indagini prevista ex art. 414 c.p.p. non può pronunciarsi sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per precedente giudicato, ai sensi dell’art. 649 c.p.p. ma va dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale per la mancanza della condizione costituita dalla suddetta autorizzazione.

Cass. sez. IV 24 luglio 2024 n. 30333 Pres. Di Salvo

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