In tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art.581, comma 1-ter, c.p.p. introdotto dall’art. 33 comma 1 lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio unitamente all’atto d’impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa ( cfr. Cass. penale Sez. V. 14 giugno, n 23924, Pres Pistorelli)